
“Minor issue” nella cittadinanza italiana iure sanguinis
La cittadinanza per discendenza (iure sanguinis)
Sin dal codice civile del 1865 e dalla legge del 1912, il principio cardine nella trasmissione della cittadinanza italiana è lo ius sanguinis.
Anche per i figli degli italiani emigrati e per i loro discendenti, infatti, pur se nati in uno Stato estero e cittadini di quello Stato per ius soli, è garantito il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Le condizioni sono:
- la dimostrazione della discendenza dal cittadino italiano (l’avo emigrato, anche detto “dante causa”),
- la prova dell’assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Proprio su quest’ultimo punto è da poco intervenuto un cambiamento radicale.
La trasmissione della cittadinanza e la naturalizzazione dell’avo
La legge n. 555/1912 riconosceva che il figlio di cittadino italiano, nato in un Paese in cui vigeva lo ius soli, potesse mantenere la cittadinanza del luogo di nascita e vedersi comunque riconosciuta quella italiana per ius sanguinis, anche se l’avo emigrato si era naturalizzato nel nuovo Paese.
In virtù di quella legge, tutt’oggi è possibile per il discendente vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana e, sul punto, giurisprudenza prevalente e direttive ministeriali ritenevano che, ciò fosse possibile anche se la naturalizzazione era avvenuta durante la minore età del discendente.
In questi casi, si poteva far valere la propria cittadinanza innanzi alle Autorità italiane all’estero o ai comuni italiani, ma anche nei Tribunali.
Il nuovo orientamento e la sua ragione
Tuttavia, le nuove interpretazioni giurisprudenziali e direttive ministeriali hanno previsto che, al momento della naturalizzazione volontaria del “capo famiglia”, anche la cittadinanza del figlio minorenne con lui convivente deve ritenersi perduta.
In tali casi, il mancato riacquisto della cittadinanza italiana da parte del discendente, una volta divenuto maggiorenne, impedisce la trasmissione dello status civitatis.
La ragione del nuovo orientamento parte dal presupposto che il “capo famiglia” fosse il titolare della patria potestà: se egli sceglieva una cittadinanza diversa da quella italiana, imponeva gli effetti della sua scelta anche nella sfera giuridica dei figli minori a lui sottoposti.
Questa interpretazione, a onor del vero, tiene conto anche della visione della famiglia italiana nei termini in cui veniva intesa fino all’entrata in vigore della Costituzione del 1948.
Ne consegue, dunque, che la naturalizzazione volontaria dell’avo italiano, nel corso della minore età del figlio, abbia interrotto la trasmissione della cittadinanza laddove, divenuto maggiorenne, quel figlio non abbia riacquistato la cittadinanza italiana.
Attenzione: potresti vedere comunque riconosciuta la tua cittadinanza italiana in Tribunale o per via materna. Per saperne di più, clicca su Cittadinanza italiana per via materna prima del 1948 o contattami!
Conclusione
Parlare di cittadinanza italiana vuol dire parlare di anche cittadinanza europea, di cui gode ogni cittadino di un Paese membro della Ue, come l’Italia.
La cittadinanza dell’Unione europea, come quella italiana, comporta una serie di diritti, anche per i coniugi dei cittadini italiani (per saperne di più clicca su Cittadinanza per matrimonio, anche se celebrato prima del 1983).
Dunque, se hai la possibilità di essere riconosciuto cittadino italiano per discendenza o per matrimonio e vuoi saperne di più, contattami per una consulenza!
Come essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza - Valentina Leone Milli
14/10/2024[…] Documenti che provino la mancata naturalizzazione straniera dell’avo dante causa o la sua naturalizzazione, purché successiva alla maggiore età del figlio (vengono rilasciati da apposite autorità straniere). Per saperne di più clicca su “Minor issue” nella cittadinanza italiana iure sanguinis. […]