
Cittadinanza italiana iure sanguinis e iure matrimonii
Il termine “cittadinanza” indica il rapporto tra un individuo e lo Stato ed è lo status al quale l’ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici. In Italia, il concetto di cittadinanza nasce al momento della costituzione dello Stato unitario ed è attualmente disciplinata dalla legge del 5 febbraio 1992, n. 91.
I tipi di cittadinanza italiana più diffusi in America, Regno Unito e Australia
- Iure sanguinis (per discendenza), per cui è cittadino italiano chi nasce da padre o da madre cittadini italiani o il cittadino straniero discendente da avo italiano emigrato all’estero.
- Iure matrimonii (per matrimonio o unione civile), per cui la cittadinanza italiana può essere riconosciuta anche al cittadino straniero o apolide, coniuge del cittadino italiano.
La cittadinanza iure sanguinis (per discendenza)
L’art. 1 della legge n. 91/92 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini italiani, riconfermando lo ius sanguinis quale principio cardine nella trasmissione della cittadinanza.
Sin dal 1912, infatti, la legge ha previsto che anche i discendenti dei cittadini italiani emigrati all’estero, nati in uno Stato estero e cittadini di quello Stato per ius soli, fossero riconosciuti come cittadini italiani.
Le condizioni richieste per tale riconoscimento si basano:
1. sulla dimostrazione della discendenza dal cittadino italiano (l’avo emigrato, anche detto “dante causa”),
2. sulla prova dell’assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza (mancata naturalizzazione straniera dell’avo “dante causa” prima della maggiore età del figlio e assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell’avo e di tutti i discendenti prima della nascita della successiva generazione).
Le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza devono essere indirizzate:
1. al Sindaco del Comune italiano di residenza, se il richiedente è residente in Italia,
2. alla rappresentanza diplomatica italiana nell’ambito della cui circoscrizione risiede l’istante.
Per approfondimenti clicca su Come essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza.
La cittadinanza iure matrimonii (per matrimonio)
Ai sensi della nuova normativa del 1992, il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana se:
1. dopo il matrimonio (o l’unione civile), risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica,
2. dopo il matrimonio (o l’unione civile), siano trascorsi tre anni di residenza all’estero dalla data del matrimonio.
Al momento del decreto che concede la cittadinanza italiana, non deve essere intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (o dell’unione civile) e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.
I termini di due e tre anni sono ridotti alla metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Questo procedimento richiede un massimo di 24 mesi dalla presentazione della domanda, prorogabili fino a 36, e prevede che sia interessato direttamente il Ministero dell’Interno (contattami per sapere come fare domanda).
Tuttavia, vige la possibilità di una strada più veloce per tutti coloro che si sposarono prima del 27 aprile 1983 e che hanno diritto al riconoscimento automatico della cittadinanza italiana, anche nei casi in cui sia avvenuto un eventuale divorzio.
Per approfondimenti clicca su Cittadinanza per matrimonio, anche se celebrato prima del 1983.
Conclusione
Parlare di cittadinanza italiana vuol dire parlare di cittadinanza europea, di cui gode ogni cittadino di un Paese membro della Ue, come l’Italia, oltre alla cittadinanza del Paese di origine.
E la cittadinanza dell’Unione europea, come quella italiana, comporta una serie di diritti, a partire da:
- la libertà di circolazione e di soggiorno su tutto il territorio dell’Unione;
- il diritto di votare e di essere eletto alle elezioni comunali e a quelle del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza;
- la tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro in un paese terzo nel quale lo Stato di cui la persona in causa ha la cittadinanza non è rappresentato;
- il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo e ricorsi al mediatore europeo.
Se hai la possibilità di essere riconosciuto cittadino italiano per discendenza o per matrimonio e vuoi saperne di più, contattami per una consulenza!