Cittadinanza per via materna prima del 1948

Cittadinanza per via materna prima del 1948

Il termine “cittadinanza” indica il rapporto tra un individuo e lo Stato ed è lo status al quale l’ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici.  In Italia, il concetto di cittadinanza nasce al momento della costituzione dello Stato unitario ed è attualmente disciplinata dalla legge del 5 febbraio 1992, n. 91.

La cittadinanza per discendenza, prima e dopo il 1948

Sin dalla legge del 1912, il principio cardine della cittadinanza italiana è quello della sua trasmissione per discendenza (iure sanguinis).
La stessa legge prevedeva, però, che la trasmissione ai figli avvenisse solo da parte dei padri, a meno che questi fossero apolidi o la loro cittadinanza non fosse trasmissibile.
Al contrario, le donne italiane:

1. non potevano trasmettere la cittadinanza ai figli (se non in casi eccezionali),

2. non potevano scegliere di mantenere la propria cittadinanza e, al momento del matrimonio con uno straniero, acquisivano la quella del marito.

Solo nel 1948 la Costituzione italiana ha parificato diritti di uomini e donne e ha concesso alle donne italiane di trasmettere la loro cittadinanza ai figli nati, appunto, dopo il 1° gennaio 1948. L’attuale normativa in materia, peraltro, prevede espressamente che è “cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”.

Attenzione! In tutti i casi in cui fra gli ascendenti vi sia il figlio di una donna italiana nato prima del 1° gennaio 1948, vi è comunque una possibilità per il discendente di vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana!

Come fare per il riconoscimento della cittadinanza

Competenti a riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis, in via amministrativa, sono: la rappresentanza diplomatica italiana nel Paese del richiedente, se residente all’estero, e il Comune italiano di residenza del richiedente, se residente in Italia.

Attenzione: in America, Regno Unito e Australia presso le rappresentanze diplomatiche italiane si riscontrano lunghe file d’attesa o totale impossibilità a prendere appuntamento. Per un consiglio a riguardo, contattami!

Al contrario, nei casi in cui fra gli ascendenti del richiedente vi sia il figlio di una donna italiana nato prima del 1° gennaio 1948, la via amministrativa non è percorribile ed è necessario che l’interessato faccia ricorso al Tribunale italiano, per essere riconosciuto cittadino.
Infatti, si ritiene che lo status di cittadino italiano sia permanente, salvo i casi di espressa rinuncia.
Perciò tale status è da ritenersi riconosciuto anche ai figli di una donna italiana nati prima del 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, a tutti i loro discendenti.

Per sapere come si svolge la procedura, i tempi e i costi, contattami!

La documentazione necessaria

Le condizioni richieste per il riconoscimento della cittadinanza per discendenza si basano:
1. sulla dimostrazione della discendenza dal cittadino italiano (l’avo emigrato, anche detto “dante causa”),
2. sulla prova dell’assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza (mancata naturalizzazione o rinuncia volontaria prima della maggiore età del figlio).

Per approfondimenti su tutta la documentazione necessaria, clicca su Come essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza.

Conclusione

Parlare di cittadinanza italiana vuol dire parlare anche di cittadinanza europea, di cui gode ogni cittadino di un Paese membro della Ue, come l’Italia.. e la cittadinanza dell’Unione europea, come quella italiana, comporta una serie di diritti, anche per i coniugi dei cittadini italiani.

Dunque, se hai la possibilità di essere riconosciuto cittadino italiano per discendenza o per matrimonio e vuoi saperne di più, contattami per una consulenza!

1 Comment

  • "Minor issue" nella cittadinanza italiana iure sanguinis - Valentina Leone Milli
    13/10/2024

    […] Attenzione: potresti vedere comunque riconosciuta la tua cittadinanza italiana per via materna. Per saperne di più, clicca su Cittadinanza italiana per via materna prima del 1948 o contattami! […]

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